L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 consente ad ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
L’accesso riguarda esclusivamente gli atti amministrativi, con esclusione di tutti gli atti aventi natura giurisdizionale e connessi a procedimenti giudiziari.
Per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.
Nell’ipotesi di interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, l’interessato dovrà invece presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art.22 e seguenti) secondo le modalità previste nell’apposita sezione.
Come presentare l’istanza
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail, via PEC ovvero a mezzo posta, o protocollata a mano all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o al Dipartimento.
A norma dell’art. 5 predetto, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
all'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia per le richieste di accesso civico generalizzato a dati, informazioni e documenti detenuti da un ufficio dell’Amministrazione centrale;
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Per la documentazione agli atti del Tribunale di Sorveglianza di Milano, la richiesta di accesso civico può essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo prot.tribsorv.milano@giustiziacert.it utilizzando il seguente MODULO
oppure protocollata a mani presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, Ufficio Deposito Atti, stanza 79.
Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare il dato, l’informazione o il documento richiesto, oppure la richiesta appaia esclusivamente diretta ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da parte dell’amministrazione, l’ufficio provvede a contattare il richiedente per ottenere le precisazioni o i chiarimenti necessari all’identificazione dell’oggetto della richiesta.
In tal caso, il termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza di accesso generalizzato decorre dalla data in cui pervengono le precisazioni od i chiarimenti richiesti.
Nel richiedere le necessarie precisazioni e chiarimenti l’Ufficio assegna al richiedente un termine massimo di trenta giorni per adempiere.
Scaduto il termine assegnato, se i chiarimenti non siano pervenuti o siano comunque insufficienti, l’ufficio provvede a dichiarare inammissibile la richiesta e a darne comunicazione all’istante.
Qualora la richiesta non contenga i dati necessari all’identificazione personale del richiedente, ovvero alla stessa non sia allegata copia del documento d’identità nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, l’ufficio provvede a richiedere, ove possibile, la necessaria integrazione assegnando il termine massimo di trenta giorni per adempiere.
Qualora il richiedente non provveda all’integrazione, o nel caso di insufficienza della stessa, l’Ufficio dispone l’archiviazione della richiesta per improcedibilità. Nel caso di archiviazione per improcedibilità, l’Ufficio non dà comunicazione dell’esito, non essendo identificato il soggetto istante.
Controinteressati
Entro dieci giorni dalla data in cui l’ufficio ha ricevuto la richiesta d’accesso generalizzato, lo stesso provvede a comunicare copia della stessa ai controinteressati individuati ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 2, del decreto trasparenza.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, anche utilizzando il seguente MODULO
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di evasione dell’istanza è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Nel caso di invio a più controinteressati, il termine di sospensione cessa allo scadere del decimo giorno dalla data di ricezione dell’ultima comunicazione. Il richiedente l’accesso generalizzato sarà messo al corrente della sospensione del procedimento determinata dall’invio della copia della richiesta d’accesso generalizzato al controinteressato.
Decisione
Il provvedimento di accoglimento, di diniego o di differimento dell’accesso generalizzato viene comunicato all’istante ed agli eventuali controinteressati entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
Richiesta di riesame
L’eventuale richiesta di riesame va presentata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.
link: Istanza_riesameFOIA